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Anche a Noto: “Basta alla vergogna del Velox per fare soldi!”

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Anche a Noto: “Basta alla vergogna del Velox per fare soldi!”

ANCHE A NOTO:

BASTA ALLA VERGOGNA

DEL VELOX PER …FARE SOLDI!

PER FORTUNA A NOTO C’E’ ANCORA QUALCUNO CHE SA LEGGERE E SCRIVERE MA CHE, SOPRATTUTTO, SI PRENDE A CUORE LE AMAREZZE DI …VERGOGNOSE MULTE A TANTI CONCITTADINI – E NON – CHE HANNO GIA’ PAGATO MULTE SALATISSIME IN DISPREGIO DELLE PIU’ ELEMENTARI NORMATIVE DA TEMPO CONTRASTATE E FATTE ATTUARE! COSA ASPETTIAMO A FARE UNA PUBBLICA PETIZIONE CONTRO QUESTA SFIGURACCIA DI DISAMMININISTRAZIONE COMUNALE? Biagio Iacono.

DAL GIORNALE www.evarconews.it 

DELL’AMICO CARMELO FILINGERI LEGGIAMO E PUBBLICHIAMO:

𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀 𝐕𝐄𝐋𝐎𝐗 𝐏𝐄𝐑 𝐅𝐀𝐑𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐃𝐈

Direttiva del Ministero dei Trasporti del 27 aprile 2006
2.2. Limiti di velocità sulle strade extraurbane
La necessità di imporre una limitazione deve scaturire da effettive e
reali necessità, altrimenti il divieto è vissuto dagli utenti della strada come
una inutile vessazione e con il sospetto, non sempre infondato, che la
finalità dello stesso non sia di natura tecnica e per il miglioramento della
sicurezza, quanto dettato da un sotteso desiderio di un ricavo economico
per effetto del rilevamento di numerose infrazioni.
Limitazioni non supportate da effettiva necessità sottraggono anche
dignità e validità al divieto imposto, riducono la fiducia degli utenti della
strada nei confronti degli enti gestori della stessa, visti come soggetti che
sfuggono alle loro responsabilità scaricando sempre e comunque l’onere
della sicurezza solo sull’utente, determinando così una diseducativa perdita
di credibilità su tutte le limitazioni imposte, con conseguente mancato
rispetto del limite anche nei casi in cui esso è determinante ai fini della
sicurezza.
Peraltro l’esperienza insegna che l’imposizione di limiti massimi di
velocità più bassi del normale non sempre sono associati ad una maggiore
sicurezza, anzi, sono sistematicamente disattesi, dando luogo alla
diseducativa sottovalutazione della segnaletica prescrittiva e, spesso, alla
irrogazione di sanzioni che non hanno reale fondamento.
Numerosissime sono in proposito le rimostranze di utenti che lamentano
l’esistenza di troppi tratti di strada con limitazione di velocità ingiustificata,
e un uso disinvolto di segnali di limite massimo di velocità non supportati
da alcuna motivazione, con il risultato che il valore del limite massimo
imposto diventa un mero riferimento rispetto alla entità della violazione
che un utente si può permettere in funzione della sua disponibilità
economica.
I limiti di velocità che si possono imporre in corrispondenza di punti
singolari delle strade, quali ad esempio: – tratti tortuosi;– zone industriali con uscite frequenti da stabilimenti; – tronchi suburbani interessati da intensa circolazione di biciclette e ciclomotori; – tratti con scadimento delle caratteristiche della sezione stradale per composizione e dimensioni;
– limitazione delle distanze di visuale libera; – anomala configurazione dell’asse e della sagoma stradale; – punti stradali in genere che nascondano insidie non facilmente rilevabili a colpo d’occhio; ecc…, devono essere il risultato dell’armonizzazione di due esigenze, ambedue importanti: la SICUREZZA e la FLUIDITA’ del traffico.
L’imposizione di limiti di velocità inferiori alla velocità di progetto della SS 115 minima stabilita nei capitoli 1 e 3 delle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, emanate con D.M. 5.11.2001, per la tipologia di strada cui la strada in esame è assimilabile, deve essere considerata
eccezionale e le relative cause determinanti devono essere rimosse nel più
breve tempo possibile. Questi i limiti di velocità per legge:
LIMITI ORDINARI PER CATEGORIE DI STRADE – ART. 142
Il comma 1 dell’art. 142 prescrive che non si possono superare le seguenti velocità massime: Strade urbane: 50 km/h Strade urbane di scorrimento: 70 km/h (il limite di 70 km/h per le strade urbane di scorrimento vale se la strada è stata oggetto di apposita delibera della Giunta Comunale e se esiste apposita segnaletica). Strade extraurbane secondarie: 90 km/h Strade extraurbane principali: 110 km/h (una strada extraurbana, per potere avere il limite massimo di velocità di 110 km/h non solo deve rispondere a tutte le caratteristiche strutturali e funzionali indicate dall’art. 2 comma 2, lettera B del Codice, ma deve essere stata oggetto di espressa delibera. In mancanza, il limite di velocità è di 90 km/h).
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RIPETO: CHI O CHE COSA ASPETTIAMO A FIRMARE UNA PUBBLICA PETIZIONE CONTRO QUESTA SFIGURACCIA DI DISAMMINISTRAZIONE COMUNALE?

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